Obblighi e procedure per la successione a causa morte
La successione Mortis Causa, e dunque la successione a causa di morte, è un istituto giuridico mediante il quale uno o più soggetti subentrano nella proprietà di un patrimonio, o di un singolo diritto patrimoniale, quando il titolare di quest’ultimo viene mancare. A disciplinare la successione è il Codice Civile che, nei suoi articoli 587 e 588, specifica la devoluzione a terzi dei rapporti patrimoniali personali (i diritti di credito) ad eccezione di quelli imprescindibilmente legati alla persona defunta, dei rapporti patrimoniali di natura reale (ad esempio il diritto di proprietà) e dei contratti in corso di esecuzione.
Se alla morte di una persona le situazioni giuridiche personali si estinguono (ad esempio, il diritto alla libertà personale e alla riservatezza), le situazioni patrimoniali continuano infatti a vivere in capo agli eredi. È questa la successione ereditaria, un istituto giuridico che prevede precise regole.
L’apertura della successione e gli eredi
Cosa fare in caso di successione ereditaria? Il primo passo è, ovviamente, l’apertura della successione. Questa avviene nel luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio, e le regole ereditarie prevedono che la capacità di succedere sia riconosciuta a coloro che sono nati o sono stati concepiti al momento dell’apertura (nella successione legittima) e anche ai futuri figli di una persona vivente (in caso di successione testamentaria).
La normativa delle successioni prevede due diverse tipologie: la successione legittima, quando la persona muore senza lasciare un testamento, e la successione testamentaria, quando un testamento è presente.
In caso di successione legittima, la legge disciplina che il patrimonio venga suddiviso tra le seguenti persone fisiche: il coniuge, a cui spetta l’intero patrimonio in assenza di altri successibili, la metà in presenza di un figlio, un terzo in presenza di due o più figli, due terzi se concorre con ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; i figli legittimi e naturali; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; i collaterali. Il coniuge separato conserva i diritti a meno che la separazione non sia imputata a lui mentre, in assenza di eredi, l’eredità viene devoluta allo Stato.
Diverso è il caso della successione testamentaria. Revocabile fino all’ultimo istante di vita, il testamento contiene sia le disposizioni patrimoniali (e quindi l’indicazione degli eredi) che quelle non patrimoniali (ad esempio, la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli naturali). Sebbene la persona possa disporre del suo patrimonio come vuole, c’è una categoria di successibili ai quali deve necessariamente attribuire dei beni: i figli legittimi e naturali.
È necessario infine distinguere tra le due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento: l’erede e il legatario. Il primo è il successore a titolo universale, colui che subentra nella titolarità dell’intero patrimonio del defunto o di una parte di esso; il legatario è invece un successore a titolo particolare, che eredita un bene o un diritto di carattere patrimoniale. Ad esempio, la persona può disporre coniuge e figli come suoi eredi universali, e dispone un legato (tipicamente, un gioiello di famiglia) a favore di un altro soggetto.
Dichiarazione di Successione: sommario
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